Fatturazione Elettronica, sanzioni e semplificazioni: novità del collegato al Decreto Fiscale

Semplificazione per l'emissione e trasmissione della fattura elettronica

Viene definito l’ambito di applicazione della “non sanzionabilità” per ritardi di emissione/trasmissione della fattura elettronica. Precisiamo, a tal proposito che la fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione…”. 

Per i primi sei mesi del 2019 (la nuova norma infatti si applica a partire dal 1 luglio 2019) non verranno applicate sanzioni se la fattura viene emessa (ovvero inoltrata al sistema di interscambio) entro il termine di liquidazione dell’IVA; nel caso in cui la fattura venga emessa entro il termine della liquidazione iva successiva, si prevede una riduzione delle sanzioni dell'80%.

Ad esempio, nel caso di liquidazione mensile, ad una fattura emessa il 6 marzo, riferita a prestazione del mese di febbraio, non verranno applicate sanzioni.

Nel caso invece di fattura emessa il 6 di aprile, le sanzioni saranno ridotte dell'80%.

Come emettere le fatture elettroniche

Per prima cosa viene introdotto un nuovo elemento da indicare in fattura: "la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;”.

Se invece la fattura venga emessa lo stesso giorno (entro la mezzanotte) questo dato potrà essere omesso.

Quindi le fatture emessa andranno emesse “entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”

Relativamente alle fatture differite, andranno emesse, come sempre, entro la data della liquidazione iva.

Una notazione importante riguarda la gestione delle scadenze e degli incassi. L'indicazione della data della prestazione o dell'icasso del corrispettivo può determinare uno slittamento della data effettiva del pagamento. Tipicamente vengono indicati i giorni di scadenza a partire dalla data della fattura che, essendo posticipata di qualche giorno, sposterà le scadenze 30 giorni in avanti.

Se non volete gestire i 30 giorni di differimento dei pagamenti vi consigliamo di utilizzare la data in cui è stata effettuata la prestazione come riferimento per il calcolo delle scadenze.

Annotazione delle fatture emesse

Viene riformulato il primo comma dell’articolo 23, I° comma (Registrazione delle fatture), viene riformulato in modo tale da permettere l’annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo. E' solo una norma che di coordinamento con il termine di emissione entro 10 giorni per assicurare la corretta liquidazione dell’imposta.

Registrazione degli acquisti

Viene eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute. Questo obbligo avrebbe generetato delle difficoltà operative data la immodificabilità delle fatture elettroniche. Avrebbe richiesto, ad esempio, l’adozione di un registro di protocollo o la generazione di un documento xml contenente il numero attribuito in combinazione con elementi che potessero consentire di abbinare in maniera univoca un numero protocollo ad una fattura. Questa è sicuramente una modifica sicuramente priva di controindicazioni, almeno apparenti.

Detrazione dell’IVA: semplificazioni

Rispetto alle fatture ricevute, il diritto alla detrazione dell’IVA, può essere esercitato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; fanno eccezione le operazioni relative all’anno precedente.

Viene così ripristinato il “principio di neutralità dell’IVA” che proprio la Circolare 1/E aveva sostanzialmente eliminato facendo sorgere il diritto alla detrazione dell’Imposta non più nel momento di effettuazione dell’operazione ma in quello in cui il cessionario/committente entrava in possesso della fattura.

La  “data di effettuazione dell’operazione” diventa quindi un indicatore certo del momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA, agevolando il lavoro degli operatori nel caso di fatturazione differita o comunque successiva all’operazione stessa.

Unica eccezione resta il caso in cui le fatture relative ad operazioni effettuate in un anno d’imposta vengono ricevute nell’anno successivo. In tal caso la detrazione dovrà essere effettuata nell’anno di ricezione del documento.

Per ulteriore approfondimento guarda il video  Regime sanzionatorio attenuato per le fatture elettroniche

 

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