La data della Fattura Elettronica: come evitare gli errori

Dal 1° Luglio si fa sul serio! Terminati i sei mesi di indulgenza, o moratoria, ora si applica in pieno la disciplina sanzonatoria prevista. Oltre a questo, a partire dalla stessa data, si applicheranno a partire dalle modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018.

 

Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentito ai titolari di partita IVA di sfuggire alle sanzioni per tardiva fatturazione; ora, nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, verranno applicate sanzioni amministrative comprese tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza sulla questione della data della fattura, la data di effettuazione della operazione, la data di emissione e di trasmissione, dato che anche le indicazioni fornite dalla Agenzie delle Entrate (Circolare 14/E del 17 giugno 2019) hanno contribuito a creare confusione ed incertezza tra gli operatori.

La fattura immediata

Le fatture immediate sono quelle che vengono emesse nello stesso momento della effettuazione della operazione, appunto immediatamente. L'unica modifica introdotta riguarda il termine per la trasmissione allo SdI che è stato esteso da 10 a 12 giorni.

La data da indicare in fattura, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, deve essere sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, così chiarisce l'Agenzia delle Entrate. 
Quindi, se si emette la fattura elettronica via SdI in uno dei successivi 12 giorni previsti dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Esempio di una fattura operazione effettuata il 29 giugno:

  • può essere emessa (ossia generata e inviata allo SdI) nello stesso giorno. In questo caso “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidono ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” verrà compilato con lo stesso valore (29 giugno 2019)
  • può essere generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l'11 luglio 2019). Nel campo data inseriremo la data della operazione, 29 giugno 2019.
  • può essere generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei 12 giorni successivi alla data dell'operazione (tra il 29 giugno 2019 e l'11 luglio 2019) inserendo come data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (29 giugno 2019).

La fattura differita

Le fatture differite sono quelle che, tipicamente, vengono generate o emesse alla fine del mese, riepilogando tutti i ddt relativi al mese appena trascorso. Le fatture differite possono avere la data di fine mese, es 30 giugno, ma comunque non anteriore a quello dell’ultimo DDT a cui fa riferimento e possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo.

Quindi, se la fattura riguarda tre DDT, uno del 8 giugno, uno del 16 giugno e l’ultimo del 23 giugno, la data della fattura può essere quella del 30 giugno, restando corretta la trasmissione allo SdI entro il 15 luglio.

"La indicazione della data di fine mese è conforme al dettato normativo, posto che l’articolo 21, comma 4, lettera a) è stato creato proprio per permettere alle imprese di aspettare fine mese per emettere una sola fattura per le consegne del mese, considerato che l’attività di “chiusura” della fatturazione non può che essere posta in essere non prima dell’ultimo giorno, ossia della data in cui si effettua la “conta” dei DDT emessi. Ritengo quindi di poter tranquillizzare gli operatori nell’affermare che possono procedere come per il passato senza rischio di essere assoggettati a sanzioni."

Citazione da: Agenda Digitale
Autore: Salvatore De Benedictis dottore commercialista

La riemissione di una fattura scartata

In caso di scarto, il cedente (colui che emette la fattura) riceverà un'apposita notifica e la fattura si considera non emessa. In questo caso la fattura dovrà essere corretta o modificata come indicato nella notifica ed inviata nuovamente entro 5 giorni dalla data della notifica di scarto.

I problemi nascono se, per un qualsiasi motivo, l'emittente non riesca a correggere e reinviare la fattura scartata allo SdI entro il termine dei 5 giorni. In questo caso dobbiamo fare riferimento alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, 13 E alla sezione “1.6 Modalità di inoltro di una fattura scartata” nella quale si precisa:

“Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente: a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”.

Quindi si dovrà emettere una nuova fattura, con data e numerazione coerente con i documenti fino a quel momento emessi (se l'ultima fattura è la numero 280 la nuova fattura, che corregge quella scartata, sarà la nr 281), e nota credito ("variazione contabile interna") che non dovrà essere trasmessa allo SdI. La nuova fattura al suo interno dovrà quindi riportare, in uno dei campi liberi, “un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi" (es. Fattura emessa a seguito di scarto della fatt. nr xxx del 11/xx/xxxx e stornata con Nota Credito nr xxx del xx/xx/xxxx), ovvero dovranno essere riportati i dati della fattura scartata da SdI e quelli relativi alla nota di credito interna emessa per stornare l’errore.

 

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