Lo scontrino elettronico: un altro tsunami digitale! Ecco la guida completa.

E’ così: dopo la Fattura Elettronica arrivano anche gli Scontrini Elettronici!

Proprio quando cominciavamo ad abituarci alla e-Fattura, ecco che si abbatte sugli operatori economici un altro tsunami che rischia di destabilizzare di nuovo tutto: un’altra rottura di scatole con cento cose da implementare per mettersi in regola e fare in modo di non essere sanzionati.

Eh si, perché le sanzioni sono, di nuovo, davvero pesanti: fino al 100% dell’imposta accertata e sospensione dell’attività!

Ancora una volta i dubbi che assalgono gli operatori sono moltissimi e la confusione tanta. Ecco perché ho pensato questo articolo, per te che non riesci a districarti in questo ginepraio: se avrai la pazienza di leggere fino in fondo, troverai le risposte a tutti i tuoi dubbi.

Ma andiamo con ordine.

Che cosa dice la norma?

La legge di bilancio 2019, obbliga all’invio telematico dei corrispettivi all’agenzia delle entrate, tramite un apposito strumento, il Registratore di Cassa Telematico oppure tramite una procedura on line direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo per tutti i contribuenti con volume d’affari sopra 400.000 €. Per tutti gli altri contribuenti, l’avvio dell’obbligo scatta dal 1° gennaio 2020.

Subito i primi dubbi e domande. La norma parla di volume d’affari e non dell’ammontare degli scontrini o dei corrispettivi. Quindi va preso in considerazione il cosiddetto “fatturato”.

Ma chi fa solo ricevute fiscali?

Atro dubbio. Anche se sembra strano alcune categorie credono, non capisco a quale titolo, di non essere coinvolte perché emettono solo Ricevute Fiscali. Chiariamo allora cosa sono i corrispettivi. Dei corrispettivi fanno parte gli scontrini fiscali e le ricevute fiscali, per capirci quelle con numerazione progressiva prestampata e che, fino a qualche anno fa, dovevate annotare in un apposito registro.

Chi è realmente coinvolto?

Direi che tutti siamo coinvolti!

Operatori economici che devono emettere lo scontrino, i consumatori, i commercialisti o consulenti, i fornitori di servizi.

In definitiva: tutti i commercianti, artigiani, parrucchieri, saloni bellezza, centri estetici, carrozzieri, meccanici e tutte le attività a queste assimilate dalla normativa IVA, rientrano nell’obbligo.

Sono previsti degli esoneri, ma sono molto precisi.

Chi è esonerato?

Prima di tutto gli esoneri: sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi i contribuenti che svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996, cessione di tabacchi, giornali, carburanti e le c.d. attività marginali (corrispettivi al di sotto dell’1% del fatturato totale).

I forfettari.

Molti operatori, che rientrano in questo regime, pensano di poter aspettare o che rientrano nelle categorie esonerate, magari perché emettono solo ricevute fiscali: non è assolutamente vero! La ricevuta fiscale cartacea, come lo scontrino fiscale è morta, ed anche chi rientra nel regime fiscale dei forfettari è obbligato alla certificazione dei corrispettivi ed all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, quindi a dotarsi di Registratore di Cassa Telematico.

Gli ambulanti.

Anche gli ambulanti, ovviamente, devono adeguarsi. E’ però necessario spiegare un paio di cosette.

Innanzitutto dividiamoli in due categorie:

  1. ambulante con “sede fissa”= tradotto colui che ha una o più piazzole fisse all’interno dei mercati
  2. ambulante “itinerante”= colui che fa i mercatini itineranti.

L’Ambulante con “sede fissa” deve dotarsi del Registratore di Cassa Telematico per lui non esisterà più lo scontrino cartaceo o la ricevuta cartacea.

Anche l’Ambulante “itinerante” rientra nell’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi ma, al momento, sembra che potrà continuare con lo scontrino fiscale manuale. Questa procedura la spigheremo meglio più avanti.

Tuttavia, se avete un cellulare con una connessione ad internet, il consiglio è di utilizzare un Registratore Telematico. In alternativa esistono numerosi strumenti, da collegare al registratore di cassa e che vi possono consentire di consentire, senza troppe difficoltà, di collegarvi ad internet ed effettuare l’invio giornaliero dei dati.

I consumatori: la stampa dello scontrino cartaceo.

Ovviamente il Registratore Telematico non dovrà solo essere in grado di inviare giornalmente i corrispettivi all’agenzia delle entrate attraverso software e sistemi specifici, ma dovrà anche consentire, qualora richiesto dal consumatore, la stampa dello scontrino.

Il consumatore ad esempio potrebbe richiedere la stampa perchè interessato per la sua dichiarazione dei redditi o per altri motivi.

I commercialisti e i consulenti

Mi rendo conto che per voi, al momento, non è argomento di interesse e poi siete oberati di lavoro, tra la fattura elettronica e tutte le scadenze oramai giornaliere, questa nuova incombenza sembra vi tocchi solo marginalmente.

Purtroppo, ancora una volta, tutto dovrà passare tramite voi:

  1. dovrete abilitare dal sito dell’agenzia delle entrate l’esercente agli scontrini fiscali. Questa operazione è necessaria per certificare il nuovo registratore di cassa telematico o il vecchio modificato per la nuova normativa.
  2. poi l’Agenzia delle Entrate genererà un QRCODE che dovrà ad essere stampato e applicato al nuovo registratore (viene stampato su carta speciale e l’istallatore che vi consegna il nuovo Registratore di Cassa si occuperà di questo servizio)
  3. poi, logicamente, dovrete applicare il credito d’imposta fino al 50% del costo di acquisto, fino ad un massimo di € 250,00 ed il super ammortamento 130%

Che cosa cambia in concreto per gli operatori economici?

Dal punto di vista operativo, per coloro che già avevano un registratore di cassa, cambia ben poco: dovrete dotarvi di un Registratore di Cassa Telematico oppure aggiornare il vostro (se conforme), per collegarlo con l’Agenzia delle Entrate e trasferire i dati giornalmente, emettere lo scontrino o la ricevuta per ogni vendita ed a fine giornata farete la normale procedura di chiusura.

Il Registratore Telematico predisporrà un file XML con i dati e lo trasmetterà all’ Agenzia delle Entrate; l’esercente, poi, non sarà più obbligato a tenere il registro dei corrispettivi.

E’ necessario solo un collegamento ad internet che consenta la comunicazione con il sito dell’AdE, al resto penserà il vostro fornitore del Registratore di Cassa.

Per coloro che invece non avevano un Registratore di Cassa cambierà un pochino, ma solo per il fatto che, invece di usare la carta dovranno acquistarne uno. Per il resto tutto come sopra.

Cos’è e come funziona lo scontrino manuale.

Abbiamo accennato al fatto che è possibile adottare una procedura di emissione manuale dello scontrino.

Si tratta di una procedura web da utilizzare in determinate circostanze che consente di adempiere all'obbligo dell'invio telematico anche a chi non ha in dotazione un Registratore di cassa. In soldoni si tratta della possibilità di utilizzare lo scontrino cartaceo da consegnare al cliente o consumatore e poi di accedere alla procedura, messa a disposizione dal Fisco, per l'invio telematico via web.

A fine giornata il contribuente dovrà collegarsi col Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate e, tramite una procedura apposita, caricare i dati degli incassi giornalieri. Gli scontrini cartacei andranno conservati per 10 anni come prima.

La conservazione digitale: questa sconosciuta!

A cadenza giornaliera, i registratori telematici trasmetteranno i dati all’AdE, tramite lo stesso canale utilizzato per le Fatture Elettroniche, il famoso SdI, dei documenti informatici che contengono i dati di tutte le operazioni giornaliere fatte dall’esercente.

Trattandosi di documenti informatici dovranno essere memorizzati correttamente all’interno del Registratore di Cassa, inviati via web all’AdE, e Conservati Digitalmente!

Attenzione: la memorizzazione o archiviazione semplice NON E’ LA CONSERVAZIONE!

Diciamo subito che l’AdE non applica ai corrispettivi il processo di conservazione, gratuito, che usa per le fatture elettroniche (peraltro con tutti i limiti di cui abbiamo già parlato in tema di rispetto della normativa sulla Conservazione Digitale a Norma), quindi bisogna rivolgersi ad aziende specializzate nella conservazione digitale di documenti fiscali e contabili.

Ricordo a tutti che la CONSERVAZIONE è una procedura, disciplinata dal DPCM del 3 Dicembre 2013 e dalla Linee Guida di Agid, che consente di mantenere la validità legale nel tempo di qualunque documento informatico.

In questo caso, trattandosi di documenti fiscali, la normativa che si applica è anche quella del DMEF del 17 Giugno 2014; anche in questo caso si tratta di applicare un processo di conservazione sostitutiva-digitale a norma di legge e a norma Agid.

Per concludere, quindi, come la fattura elettronica anche i corrispettivi elettronici, sono documenti informatici e quindi sono soggetti alla conservazione digitale.

La Conservazione, ricordo, deve essere di 5 anni per la parte fiscale e tributaria e di 10 anni per la parte civilistica, così come descritto dal codice civile.

Conclusione

A questo punto le informazioni le avete tutte. Mi rendo conto che un semplice articolo non può risolvere tutti i dubbi, cancellare con un colpo di spugna tutte le perplessità o dare tutte le risposte.

Se hai bisogno di aiuto o di porre delle domande non esitare e contattaci inserendo un tuo commento qui sotto.

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