Esonero per medici e farmacie dall'obbligo di fatturazione elettronica per il 2019

L’esonero per medici e farmacie riguarda i soli dati inviati al Sistema TS nel 2019. Resta l'obbligo di ricezione. Ecco le novità introdotte dal Decreto Fiscale n. 119/2018.

È questa una delle vie legislative percorse per superare i problemi sulla privacy segnalati dall’Autorità Garante: l’esonero dalla fatturazione elettronica sarà tuttavia limitato e non riguarda il ciclo passivo.

Resta quindi l’obbligo di ricezione delle fatture elettroniche. L’obbligo di emissione ci sarà a partire dal 2020.

L’esonero, sulla base dell’attuale formulazione dell’emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato in Senato, riguarda esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Per tutti i dati non inclusi resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre, sarà obbligatoria in ogni caso la ricezione delle fatture elettroniche.

In ogni caso si tratta di decreto (Decreto n. 119/2018) e sarà necessario attendere l’approvazione e la conversione definitiva in legge per parlare di novità definitive.

Chi è esonerato?

Nello specifico, rientrano nella categoria degli esonerati dalla fatturazione elettronica i seguenti soggetti:

  • farmacie
  • aziende sanitarie locali
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016)
  • dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016)
  • dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco
  • dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute
  • dagli iscritti agli albi professionali degli:
  • psicologi
  • infermieri
  • ostetriche ed ostetrici
  • medici veterinari
  • tecnici sanitari di radiologia medica

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