IVA 2018, facciamo chiarezza sulla detraibilità dell’imposta a cavallo del 2019

di Luigi Duraccio

La Manovra Correttiva 2018 ha modificato l’esercizio della detrazione IVA generando, in sede di interpretazione, una serie di dubbi soprattutto in relazione all’iva intra annuale. A questo punto la circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto a introdurre i chiarimenti necessari.

Richiamando sia la direttiva IVA sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il Dl 50/2017 come interpretato dalla circolare 1/E/2018, impone che l’esercizio del diritto a detrazione sia ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  1. L’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile (nel momento in cui viene effettuata l’operazione)
  2. il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

Diventa molto importante quindi, ai fini del corretto esercizio della detrazione Iva, l’esatto momento di ricezione della fattura. Non potendosi determinare con esattezza tale momento, fino alla introduzione della fattura elettronica, qualora non si utilizzino strumenti come la PEC o altri sistemi in grado di attestare la ricezione di un documento, la ricezione deve risultare da una corretta tenuta della contabilità, art. 25 decreto IVA, in cui il contribuente ha l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Non sembrano quindi esserci delle difficoltà di interpretazione sia riguardo al momento in cui sorge il diritto alla detrazione (il fatto o atto presupposto per la emissione della fattura) ed il momento in cui il diritto alla detrazione può essere esercitato (il possesso fisico della fattura). Inoltre nessun dubbio sul fatto che tali requisiti debbano sussistere contemporaneamente nel periodo d’imposta in cui si annota l’operazione e si detrae l’Iva esposta in fattura.

 

In Sintesi

Alla luce di quanto detto ritengo del tutto prive di qualsiasi fondamento le interpretazioni che parlano di limitazioni alla detraibilità dell’imposta a cavallo di due anni di cui si parla con insistenza in questi giorni.

Il riferimento alla “competenza” diviene, in questi casi ed a mio modesto avviso, assolutamente dirimente, ovviamente sempre nell’ambito dei limiti e dei termini relativi alla liquidazione IVA di ciascun mese o trimestre.

Per chiarire quindi: l’annotazione alle fatture ricevute va fatta entro il 16 gennaio 2019, quando le stesse fatture sono relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2018; questo comportamento vale anche nei passaggi di anno (anche in concomitanza con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica) in cui il fatto che genera il diritto alla detrazione ed il possesso della fattura non abbiano una coincidenza temporale.

Per approfondimenti, verifiche, controlli si vedano anche tutti gli articoli ed i post di cui trovate i link di seguito.

https://www.ecnews.it/data-di-arrivo-della-fattura-e-detrazione-iva/

https://www.informazionefiscale.it/detrazione-iva-2019-fattura-elettronica

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/04/10/detrazione-iva-entrate-dicono

https://www.guidafisco.it/detrazione-iva-acquisti-importazioni-nuova-scadenza-detrabilita-1922

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12961-detrazione-iva-fatture-acquisto-2017-2018-ecco-come-registrare-.html

https://www.investireoggi.it/fisco/detrazione-iva-nuove-regole-2018-la-circolare-delle-entrate-spiega/

 

 

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